L’Utente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., approva specificamente le seguenti clausole vessatorie:
- 10. “Responsabilità dell’Utente, limitazioni di responsabilità di Veronafiere e responsabilità esclusive dell’Abbonato”;
- 11. “Disponibilità e sospensione del Marmomac Plus”
- 12. “Legge applicabile e foro competente”;
- 14. “Clausola risolutiva espressa a favore di Veronafiere”;
- 15. “Diritto di Veronafiere a modificare il Contratto”.
Ultimo aggiornamento: ottobre 2021